Regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio del 26 marzo 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e i limiti dello sforzo di pesca e le misure funzionalmente collegate ai TAC e ai limiti dello sforzo di pesca stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257 per tener conto dei pareri scientifici pubblicati, dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato un TAC per le razze (Rajiformes) nelle acque dell’Unione e del Regno Unito delle divisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 6a, 6b, da 7a a 7c, e da 7e a 7k. Per questo TAC ha inoltre stabilito una condizione speciale. Tale condizione speciale permette ai pescherecci dell’Unione e del Regno Unito di catturare esemplari di razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) nel 2024, in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo la valutazione del CIEM. Per garantire la certezza del diritto e consentire lo svolgimento di «programmi di monitoraggio» dell’attività di pesca ricognitiva, i quantitativi soggetti a tale condizione speciale dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa e al criterio di ripartizione del contingente per le razze nelle acque dell’Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 6a, 6b, da 7a a 7c, e da 7e a 7k.

(3)Nelle consultazioni bilaterali sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l’Unione e il Regno Unito hanno stabilito, per la prima volta, TAC per il 2024 riguardanti: i) la passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; ii) la limanda (Microstomus kitt) nella medesima zona; iii) il rombo liscio (Scophthalmus rhombus) nella medesima zona. In attesa di un accordo tra gli Stati membri sulle modalità di ripartizione di tali possibilità di pesca, nel regolamento (UE) 2024/257 i TAC riguardanti gli stock in questione sono stati indicati come «da fissare». I TAC e i contingenti dell’Unione per detti stock dovrebbero essere fissati per il periodo e ai livelli concordati con il Regno Unito; tali contingenti dell’Unione dovrebbero essere assegnati agli Stati membri in linea con l’accordo sui criteri di ripartizione per gli stock in questione raggiunto tra gli Stati membri interessati il 18 marzo 2024.

(4)Il 7 e l’8 marzo 2024 l’Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito al livello del TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell’Unione della divisione 3a. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 12 marzo 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC in questione al livello concordato con il Regno Unito.

(5)Nel 2024, in occasione della sua 12a riunione annuale, l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO - South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha confermato le attività di pesca esplorativa per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.). La SPRFMO ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(6)Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC - Western and Central Pacific Fisheries Commission) ha deciso di mantenere i limiti dello sforzo per i pescherecci a cianciolo e i numeri massimi di tali pescherecci adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali. Ha inoltre modificato le disposizioni relative alla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - fish aggregating device) nella pesca dei tonnidi tropicali, in particolare per quanto riguarda il periodo di fermo per i FAD. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(7)I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico) e la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell’Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell’allevamento del tonno rosso degli Stati membri, stabiliti conformemente agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053. I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l’elaborazione di un piano annuale dell’Unione, che è trasmesso al segretariato dell’ICCAT per esame e approvazione da parte dell’ICCAT, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. Conformemente alle norme dell’ICCAT rivedute nella sua riunione annuale del 2023, per la prima volta non sono stati inclusi gli allevamenti di tonno rosso inattivi e le capacità di allevamento correlate nel suddetto piano annuale dell’Unione per il 2024. Il piano annuale dell’Unione per il 2024 è stato approvato dall’ICCAT il 6 marzo 2024. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell’Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell’Unione per il 2024 in linea con tale piano annuale.

(8)I contingenti dell’Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2024 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell’ICCAT del novembre 2023, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l’Unione può, su richiesta, riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2022 al 2024. Pertanto e al fine di consentire, prima dell’inizio delle campagne di pesca per gli stock interessati, l’utilizzo dei quantitativi riportati: i) i contingenti dell’Unione per l’alalunga (Thunnus alalunga) (del nord) (ALB/AN05N), l’alalunga (australe) (ALB/AS05N), il tonno obeso (Thunnus obesus) nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) nonché il pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), e il pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), dovrebbero essere modificati per rispecchiare tali adeguamenti dei contingenti dell’Unione; ii) i contingenti degli Stati membri nell’ambito di tali contingenti dell’Unione dovrebbero essere modificati di conseguenza, tenendo conto del principio di stabilità relativa.

(9)Nella sua 14a riunione tenutasi a Samarcanda, Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024 la conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) ha aggiunto lo squalo toro (Carcharias taurus) alle specie protette elencate agli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione vietando la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di tale specie: i) ai pescherecci dell’Unione in tutte le acque; ii) ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione. L’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha già stabilito tale divieto per lo squalo toro nel Mediterraneo. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia in tale mare, il suddetto divieto dovrebbe pertanto essere stabilito solo per i pescherecci dell’Unione in tutte le acque diverse dal Mediterraneo e per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione.

(10)L’articolo 41, paragrafo 3, e l’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/257 fanno entrambi riferimento allo stesso numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC. L’articolo 41, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppresso per motivi di chiarezza giuridica.

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EurLex

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