Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo deve essere conseguito, tra l’altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità e altre minacce alla sicurezza pubblica, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo, in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo «strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza». Detto obiettivo richiede che le autorità di contrasto si scambino dati in modo efficiente e tempestivo, al fine di prevenire, indagare e accertare efficacemente i reati.

(2)Il presente regolamento ha come obiettivo migliorare, semplificare e facilitare lo scambio di informazioni in materia penale e di dati di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire, indagare e accertare i reati, tra le autorità competenti degli Stati membri e tra gli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento e del Consiglio (3), nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati.

(3)Le decisioni 2008/615/GAI (4) e 2008/616/GAI (5) del Consiglio, che stabiliscono norme per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per la prevenzione dei reati e le indagini penali, disponendo il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e determinati dati di immatricolazione dei veicoli, si sono rivelate importanti per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, proteggendo così la sicurezza interna dell’Unione e i suoi cittadini.

(4)Basandosi sulle procedure esistenti per la consultazione automatizzata dei dati, il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni e le procedure per la consultazione e lo scambio automatizzati di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale Ciò non dovrebbe pregiudicare il trattamento di tali dati nel sistema d’informazione Schengen (SIS), né lo scambio di informazioni supplementari connesse a tali dati tramite gli uffici SIRENE, a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), né i diritti delle persone i cui dati sono trattati in tali contesti.

(5)Il presente regolamento istituisce un quadro per lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati (quadro Prüm II). In conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), esso concerne tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati. Pertanto, nel contesto del presente regolamento, qualsiasi autorità responsabile della gestione di una banca dati nazionale contemplata dal presente regolamento o che concede un’autorizzazione giudiziaria a comunicare dati dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché le informazioni siano scambiate ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati.

(6)Nessun trattamento o scambio di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe dare luogo ad alcuna forma di discriminazione nei confronti delle persone. Tali attività dovrebbero rispettare pienamente la dignità e l’integrità umana nonché altri diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(7)Qualsiasi trattamento o scambio di dati personali dovrebbe essere soggetto alle disposizioni sulla protezione dei dati di cui al capo 6 del presente regolamento e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), o al regolamento (UE) 2018/1725 (8), o (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). La direttiva (UE) 2016/680 si applica all’uso del quadro Prüm II per quanto riguarda la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica all’uso del quadro Prüm II per quanto riguarda la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati per altri scopi.

(8)Prevedendo la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, il presente regolamento mira altresì a consentire la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati. Tali consultazioni automatizzate dovrebbero seguire le norme e le procedure stabilite nel presente regolamento. Tali consultazioni automatizzate non pregiudicano l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1862.

(9)Qualora desiderino usare il quadro Prüm II per cercare persone scomparse e identificare resti umani, gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità nazionali competenti a tal fine e per stabilire le procedure, le condizioni e i criteri specifici a tal fine. Per la ricerca di persone scomparse al di fuori dell’ambito delle indagini penali, le misure legislative nazionali dovrebbero indicare chiaramente i motivi umanitari sulla base dei quali è possibile effettuare una ricerca di persone scomparse. Tali ricerche dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. I motivi umanitari dovrebbero includere le catastrofi naturali e provocate dall’uomo e altri motivi ugualmente giustificati, quali i sospetti di suicidio.

(10)Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici. Non si applica allo scambio di informazioni supplementari che va al di là di quanto previsto dal presente regolamento, che è disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

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EurLex

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