Regolamento (UE) 2024/1034 del Consiglio del 4 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999 (1) e il regolamento (UE) 2020/1998 (2) relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

(2)Il 4 aprile 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1025 (3) che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 al fine di introdurre un’esenzione per l’assistenza umanitaria e altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. L’esenzione si fonda sul paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 9 dicembre 2022.

(3)Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2020/1998, l’articolo 5 è così modificato:

1)sono inseriti i paragrafi seguenti:

«-1. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)da organizzazioni internazionali;

c)da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g)da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

-1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo -1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi contrassegnati da asterisco nell’allegato I.»;

2)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Fatto salvo il paragrafo -1, e in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.»;

3)è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l’autorizzazione si considera concessa.»;

4)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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