Regolamento (UE) 2024/1003 della Commissione del 4 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi negli alimenti.

(2)I tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione (3), che prevedeva che fossero riesaminati entro due anni dalla data di applicazione del medesimo.

(3)Nel 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha concluso che la presenza di 3-MCPD esteri e glicidil esteri in alcuni prodotti alimentari costituiva una preoccupazione per la salute, in particolare negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (4).

(4)I tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/1322 e integrati nel regolamento (UE) 2023/915.

(5)I dati di occorrenza recenti provenienti dai controlli effettuati dagli Stati membri e disponibili nella banca dati dell'Autorità per gli anni di campionamento 2020-2022 indicano che, seguendo buone pratiche, possono già essere raggiunti tenori inferiori di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia. Tali tenori massimi dovrebbero pertanto essere abbassati per garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

(7)Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione dei nuovi tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti elencati nell'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2025 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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