Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell’ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo la funzione di interesse generale di effettuare un controllo pubblico ed essendo un fattore indispensabile nel processo di formazione dell’opinione pubblica. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero ma non sono soggetti alle stesse norme e non godono dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri. Sebbene alcune questioni relative al settore dei media audiovisivi siano state armonizzate a livello dell’Unione mediante la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ambito di applicazione e le materie disciplinate da tale direttiva sono limitati. Inoltre, i settori della radio e della stampa non sono contemplati da tale direttiva, nonostante la loro crescente rilevanza transfrontaliera nel mercato interno.

(2)Considerato il ruolo unico dei servizi di media, tutelare la libertà e il pluralismo dei media quali due dei pilastri principali della democrazia e dello Stato di diritto costituisce un aspetto essenziale per il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale mercato, comprendente i servizi di media audiovisivi, la radio e la stampa, è profondamente mutato dall’inizio del XXI secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l’Unione sostenga il settore dei media affinché possa cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

(3)Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici e servizi di media, che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Ciò vale per i media audiovisivi, la radio e la stampa, che sono facilmente accessibili attraverso Internet, ad esempio tramite podcast o portali di notizie online. La disponibilità di contenuti in diverse lingue e la facilità di accesso attraverso dispositivi intelligenti, quali smartphone o tablet, aumentano la rilevanza transfrontaliera dei servizi di media, già accertata da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (5) («Corte di giustizia»). Tale rilevanza è sostenuta dal crescente utilizzo e dalla crescente accettazione di strumenti di traduzione o sottotitolazione automatica, che riducono le barriere linguistiche nel mercato interno, e dalla convergenza dei diversi tipi di media, che consente di combinare contenuti audiovisivi e non audiovisivi nella stessa offerta.

(4)Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato ed è soggetto a una serie di fallimenti del mercato sempre più numerosi a causa della digitalizzazione. In primo luogo, le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, con determinati modelli commerciali che tendono a basarsi sulla disintermediazione dell’accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, tali piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, il che ha distolto risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest’ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi, soddisfare le esigenze del loro pubblico e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti da o in altri Stati membri è particolarmente importante. In secondo luogo, alcune restrizioni nazionali limitano la libertà di circolazione nel mercato interno. In particolare, la presenza di norme e approcci nazionali diversi in merito al pluralismo dei media e all’indipendenza editoriale, l’insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse economiche pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell’Unione. In terzo luogo, il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media è compromesso da fornitori, compresi quelli controllati da determinati paesi terzi, che si dedicano in modo sistematico ad attività di disinformazione, o manipolazione delle informazioni e ingerenze, e sfruttano le libertà del mercato interno a fini abusivi, ostacolando in tal modo il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato.

(5)La frammentazione delle norme e degli approcci che caratterizza il mercato dei media nell’Unione incide negativamente, in varia misura, sulle condizioni di esercizio delle attività economiche nel mercato interno da parte dei fornitori di servizi di media in diversi settori, compresi quelli degli audiovisivi, della radio e della stampa, e compromette la loro capacità di operare in modo efficiente a livello transfrontaliero o di stabilire attività in altri Stati membri. Le misure e le procedure nazionali potrebbero favorire il pluralismo dei media in uno Stato membro, ma la divergenza e la mancanza di coordinamento tra le misure e le procedure nazionali degli Stati membri potrebbero comportare incertezza giuridica e costi aggiuntivi per le imprese del settore dei media che intendono accedere a nuovi mercati e potrebbero pertanto impedire loro di trarre vantaggio dalla portata del mercato interno dei servizi di media. Inoltre, le misure nazionali discriminatorie o protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei media disincentivano gli investimenti transfrontalieri in tale settore e, in alcuni casi, potrebbero costringere le imprese del settore già operative in un determinato mercato a uscirne. Tali ostacoli colpiscono le imprese attive sia nel settore della radiodiffusione, compresi i media audiovisivi e la radio, sia in quello della stampa. Sebbene riguardi tutti i settori dei media, la frammentazione delle garanzie di indipendenza editoriale incide in modo particolare sul settore della stampa poiché gli approcci nazionali di regolamentazione o autoregolamentazione differiscono maggiormente in relazione alla stampa.

(6)Il mercato interno dei servizi di media potrebbe anche essere influenzato da strumenti insufficienti per la cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Tale cooperazione è fondamentale per garantire che gli operatori del mercato dei media, spesso attivi in diversi settori dei media, che si dedicano in modo sistematico ad attività di disinformazione o manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, non traggano vantaggio dalla portata del mercato interno dei servizi di media. Inoltre, sebbene un’allocazione distorta delle risorse economiche, in particolare sotto forma di pubblicità statale, sia utilizzata per sovvenzionare in modo occulto i mezzi di informazione in tutti i settori dei media, essa tende ad avere un impatto particolarmente negativo sulla stampa, che è stata indebolita dalla diminuzione dei proventi della pubblicità. Le sfide derivanti dalla trasformazione digitale riducono la capacità delle imprese di tutti i settori dei media, in particolare di quelle di dimensioni minori nel settore della radio e della stampa, di competere in condizioni di parità con le piattaforme online, che svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione online dei contenuti.

(7)In risposta alle sfide poste al pluralismo dei media e alla libertà dei media online, alcuni Stati membri hanno adottato misure normative, ed è probabile che altri Stati membri facciano altrettanto. Ciò rischia di aggravare le divergenze tra gli approcci e le limitazioni alla libera circolazione nel mercato interno a livello nazionale. È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relativi al pluralismo dei media e all’indipendenza editoriale, garantendo in tal modo standard elevati in tale settore.

(8)I destinatari dei servizi di media all’interno dell’Unione, vale a dire le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell’Unione e persone giuridiche stabilite nell’Unione, dovrebbero poter godere dei contenuti mediatici pluralistici prodotti nel rispetto della libertà editoriale nel mercato interno. Ciò è fondamentale per promuovere il dibattito pubblico e la partecipazione civica, in quanto un’ampia gamma di fonti affidabili di informazione e di giornalismo di qualità consente ai cittadini di compiere scelte informate, anche in merito allo stato delle loro democrazie. È inoltre essenziale per la diversità culturale e linguistica dell’Unione, dato il ruolo dei servizi di media quali vettori di espressione culturale. Gli Stati membri dovrebbero rispettare il diritto a una pluralità di contenuti mediatici e contribuire a un ambiente mediatico favorevole garantendo che siano predisposte le pertinenti condizioni quadro. Tale approccio riflette il diritto di ricevere o di comunicare informazioni e l’obbligo di rispettare la libertà e il pluralismo dei media ai sensi dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in combinato disposto con l’articolo 22 della Carta, che impone all’Unione di rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica. Inoltre, nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media è opportuno garantire nel mercato interno un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa, i cittadini hanno chiesto all’Unione di promuovere ulteriormente l’indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all’indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l’Unione. È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media, tenendo conto anche dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che ribadisce l’importanza di rispettare la diversità nazionale e regionale degli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare norme più dettagliate o più rigorose in ambiti specifici, a condizione che tali norme garantiscano un livello più elevato di protezione del pluralismo dei media o dell’indipendenza editoriale, in conformità del presente regolamento, e siano conformi al diritto dell’Unione, e che gli Stati membri non limitino la libera circolazione dei servizi di media da altri Stati membri che rispettano le norme stabilite in tali settori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di mantenere o adottare misure volte a preservare il pluralismo dei media o l’indipendenza editoriale a livello nazionale per quanto riguarda aspetti non contemplati dal presente regolamento, purché tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). È inoltre opportuno ricordare che il presente regolamento rispetta le responsabilità degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare le loro competenze di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato.

(9)Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal TFUE e dovrebbe pertanto inglobare tutte le forme di attività economica. La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio o le pubblicazioni di carattere giornalistico. Ciò dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso, finanziario o di altra natura. Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, e tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio forniti da siti web che non offrono servizi di media. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall’ambito della definizione. Inoltre, poiché l’attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno può assumere forme diverse, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe coprire un’ampia gamma di operatori professionali dei media che rientrano nell’ambito della definizione di servizi di media, compresi i liberi professionisti.

(10)I fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere intesi come i fornitori cui è stata affidata una missione di servizio pubblico e che ricevono finanziamenti pubblici per il suo adempimento. Non dovrebbero essere incluse le imprese private del settore dei media che hanno accettato di svolgere, in quanto parte limitata delle loro attività, determinati compiti specifici di interesse generale dietro pagamento.

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