Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un quadro globale per conseguire tale obiettivo. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e proteggere efficacemente l'Unione dagli abusi di mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per garantire ulteriore trasparenza e aumentare le capacità di monitoraggio, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia e alla protezione dei consumatori, nonché per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei casi di potenziale abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale.

(2)Gli strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa dell'Unione sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), anche per quanto riguarda le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Pertanto è opportuno modificare la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per allinearla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che fornisca, o sia probabile che fornisca, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia probabile che fornisca, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. A tale riguardo, in vista dell'allineamento al regolamento (UE) n. 596/2014, il concetto di «qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso» dovrebbe comprendere azioni quali «quote stuffing», «painting the tape» e «momentum ignition», senza limitarsi ad esse.

(3)La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere modificata per allinearla al regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato potrebbe di per sé essere costituita da un complesso di circostanze particolari o un evento particolare che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso in questione. Una tappa intermedia in un processo prolungato dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

(4)Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

(5)La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni del presente regolamento riguardanti sia i mercati dell'energia all'ingrosso sia i mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(6)Quando le informazioni condivise con l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») non sono, o non sono più, informazioni sensibili dal punto di vista commerciale o della sicurezza, l'Agenzia le dovrebbe poter mettere a disposizione degli operatori di mercato e del pubblico in modo accessibile al fine di contribuire a una migliore conoscenza dei mercati dell'energia all'ingrosso. Ciò dovrebbe includere la possibilità per l'Agenzia di pubblicare informazioni aggregate sui mercati organizzati (organised marketplaces — OMP), sulle piattaforme per le informazioni privilegiate (inside information platforms — IIP) e sui meccanismi di segnalazione registrati (registered reporting mechanisms — RRM) conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in un'ottica di maggiore trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza in tali mercati.

(7)Quando le informazioni condivise con l'Agenzia non sono, o non sono più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, l'Agenzia dovrebbe poter mettere a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, al fine di contribuire a una migliore conoscenza dei mercati dell'energia all'ingrosso. Ciò contribuirà a promuovere la fiducia nelle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e a favorirne lo sviluppo. L'Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali intende rendere le informazioni disponibili per scopi scientifici e ai fini della trasparenza, secondo modalità eque e trasparenti.

(8)Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione e di contribuire alla strategia comune sui dati dell'energia dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe sviluppare e mantenere un centro digitale di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). L'Agenzia dovrebbe rendere pubbliche, in modo facilmente fruibile, parti delle informazioni che raccoglie a norma del presente regolamento, comprese le informazioni riguardanti la negoziazione dei contratti sull'energia all'ingrosso fuori borsa, gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza. Tutti i dati resi pubblici mediante il centro di riferimento dovrebbero essere soggetti al presente regolamento e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

(9)Gli OMP che svolgono attività relative alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere debitamente autorizzati nel rispetto dei requisiti di tale direttiva.

(10)Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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