Regolamento Delegato (UE) 2024/1239 della Commissione del 22 febbraio 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – «CDSOA») agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione in tale periodo. Nel 2023 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,164 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza (2).

(2)I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2023 (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione ammonta a 34,98 USD.

(3)L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita notevolmente ed è trascurabile. L’aliquota del dazio supplementare all’importazione dello 0,00002 % che ne consegue non avrebbe effetti commerciali e comporterebbe un costo amministrativo sproporzionato per l’Unione. L’aliquota del dazio supplementare all’importazione dovrebbe pertanto essere fissata allo 0 %.

(4)Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare all’importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente, con formattazione dell’asterisco e del testo ad esso collegato in forma di nota a piè di pagina:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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