Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

(2)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

(3)Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020«Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.

(4)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito da un regolamento nuovo.

(5)Il presente regolamento è destinato a integrare la legislazione generale dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE. Fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e di termini legati alla gestione dei rifiuti. Stabilisce anche una serie di definizioni aggiuntive allo scopo di facilitare la sua applicazione uniforme.

(6)Il presente regolamento attua a livello di Unione la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) («convenzione di Basilea»). La convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. L’Unione è parte della convenzione di Basilea dal 1994 (6).

(7)Il presente regolamento attua altresì a livello di Unione un emendamento della convenzione di Basilea (7) («emendamento divieto») che è stato adottato nel 1995 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 5 dicembre 2019. L’emendamento stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di smaltimento e recupero dai paesi elencati nell’allegato VII della convenzione di Basilea verso i paesi non elencati in detto allegato. L’Unione ha ratificato l’emendamento divieto e lo attua dal 1997 (8).

(8)Nell’ottobre del 2020 l’Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell’articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione. Conformemente a tale articolo l’Unione può quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non deroghino alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.

(9)In considerazione del fatto che l’Unione ha approvato la decisione del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (9) (la «decisione OCSE»), è necessario recepire il contenuto di tale decisione, comprese le sue modifiche, nella legislazione dell’Unione.

(10)È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che assicurino l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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