Regolamento (UE) 2024/1244 del PE e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il Regolamento (CE) n. 166/2006.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)L’8o programma di azione per l’ambiente dell’Unione europea, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), impone alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi di applicare efficacemente standard elevati di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia conformemente alla convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), a livello sia dell’Unione che degli Stati membri.

(2)La convenzione di Aarhus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005 con decisione 2005/370/CE del Consiglio (5), riconosce che un rafforzamento dell’accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni contribuiscono a promuovere la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, a agevolare una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, infine, a migliorare l’ambiente. Inoltre, la convenzione di Aarhus riconosce il diritto alla protezione della riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli relativi a una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, ove tale riservatezza è prevista dal diritto nazionale. Qualora il diritto dell’Unione richieda che le informazioni commerciali o industriali siano tenute riservate per tutelare un legittimo interesse economico, tale riservatezza deve essere garantita.

(3)I regolamenti (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali da parte rispettivamente degli Stati membri o delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nel quadro del presente regolamento. Di conseguenza, gli interessati hanno il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati nel quadro del presente regolamento e in merito all’esercizio dei loro diritti a norma di tali regolamenti.

(4)Il 2 dicembre 2005 la Comunità europea, con decisione 2006/61/CE del Consiglio, ha ratificato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo») (8).

(5)Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini dell’attuazione del protocollo.

(6)Dalla relazione della Commissione sui progressi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, pubblicata il 13 dicembre 2017, emerge che gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere razionalizzati valorizzando ulteriormente le sinergie con altri atti del diritto ambientale dell’Unione relativi all’inquinamento causato dalle installazioni industriali, tra cui in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio (11). La relazione ha inoltre sottolineato la necessità di esplorare le possibilità di ottenere informazioni contestuali supplementari al fine di rendere più efficaci i dati comunicati.

(7)La comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», istituisce un piano d’azione dell’Unione concernente l’azzeramento dell’inquinamento, l’energia, la decarbonizzazione e l’economia circolare e promuove l’uso efficace delle informazioni comunicate nel più ampio quadro di monitoraggio e prospettive sull’inquinamento zero e nell’ambito del quadro di monitoraggio previsto dall’8o programma di azione per l’ambiente.

(8)In linea con le conclusioni formulate dalla Commissione nella sua relazione sui progressi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, pubblicata il 13 dicembre 2017, nel giugno 2021 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente («l’Agenzia»), ha istituito un portale sulle emissioni industriali («il portale») al fine di sostituire il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti allo scopo di migliorare le sinergie con gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

(9)Il portale dovrebbe offrire al pubblico l’accesso gratuito online a un insieme di dati maggiormente integrati e coerenti sulle principali pressioni ambientali generate dalle installazioni industriali, in quanto queste informazioni costituiscono uno strumento efficace in termini di costi per effettuare confronti e prendere decisioni in materia ambientale, favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali, monitorare le tendenze, comprovare i progressi compiuti nella riduzione dell’inquinamento, confrontare le prestazioni delle installazioni, monitorare il rispetto degli accordi internazionali pertinenti, stabilire le priorità e valutare i progressi compiuti nel quadro delle politiche e dei programmi ambientali dell’Unione e nazionali.

(10)Per consentire agli utilizzatori di effettuare ricerche mirate nonché fornire mezzi elettronici per estrarre i dati in modo semplice, anche sotto forma di set di dati basati su un’interrogazione, il portale dovrebbe presentare i dati in esso inclusi in forma aggregata e in forma disaggregata.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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