Regolamento Delegato (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (1), in particolare l’articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 4 della direttiva 2000/14/CE gli Stati membri sono tenuti a garantire che le macchine e le attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non siano immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione non garantisce che esse recano l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, che a norma dell’articolo 3, lettera f), è determinato in base ai requisiti di cui all’allegato III.

(2)A norma dell’allegato I, punto 1.5.8, secondo paragrafo, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) gli Stati membri sono tenuti a garantire che i fabbricanti valutino il livello dell’emissione di rumore delle macchine. A norma del punto 1.7.4.2, lettera u), di detto allegato gli Stati membri sono tenuti a garantire che i fabbricanti forniscano informazioni relative all’emissione di rumore aereo, comprese le informazioni relative al metodo utilizzato per la misurazione del rumore aereo, che dovrebbe essere il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina allorché non sono applicate le norme armonizzate, salvo che il metodo non sia specificato in altre normative dell’Unione e la sua applicazione sia obbligatoria, come nel caso della direttiva 2000/14/CE. I fabbricanti di macchine e attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione sia della direttiva 2006/42/CE che della direttiva 2000/14/CE sono pertanto tenuti a misurare le emissioni acustiche di tali macchine e attrezzature secondo i metodi stabiliti nella direttiva 2000/14/CE.

(3)L’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE contiene una tabella in cui è stabilito il livello di potenza sonora ammissibile delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Tale tabella è stata aggiornata dalla direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I metodi di misurazione del rumore, stabiliti nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE, non sono stati tuttavia aggiornati dopo la sua adozione. È pertanto necessario allineare tali metodi al progresso tecnico e al progresso della normazione europea.

(4)Metodi di misurazione diversi possono avere condizioni o limitazioni diverse che possono incidere sul livello di potenza sonora calcolato. I livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE sono stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Se i livelli di potenza sonora garantiti delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 12 sono calcolati secondo i nuovi metodi di misurazione e i livelli di potenza sonora ammissibili non sono stati aggiornati di conseguenza, entrambi i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature. Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/14/CE.

(6)È necessario concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni. L’applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita.

(7)Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e i relativi costi per gli operatori economici, è inoltre necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, durante il quale le macchine e attrezzature utilizzate all'aperto già immesse sul mercato e conformi all'allegato III della direttiva 2000/14/CE possono ancora essere messe a disposizione sul mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2000/14/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 2025

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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