IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni con la Repubblica di Moldova sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza , compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti, risoluzione pacifica dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
(3)L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione.
(4)La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2136 (3), (PESC) 2022/1093 (4), (PESC) 2023/921 (5), (PESC) 2024/1049 (6) e (PESC) 2024/1713 (7) del Consiglio per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari.
(5)Il 29 aprile 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte della Repubblica di Moldova che invitava l’Unione ad assistere le forze armate della Repubblica di Moldova nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità di mobilità nonché di comando e controllo.
(6)Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (8), e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7)Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
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