LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (4), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci destinati al consumo umano.
(2)I capitoli 1 (modello «BOV»), 2 (modello «OVI»), 3 (modello «POR»), 4 (modello «EQU»), 5 (modello «RUF»), 7 (modello «SUF»), 10 (modello «RUM-MSM»), 11 (modello «SUI-MSM»), 13 (modello «POU»), 15 (modello «RAT»), 19 (modello «E»), 20 (modello «EP»), 23 (modello «RM»), 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT»), 26 (modello «MPST»), 27 (modello «CAS»), 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), 29 (modello «EU-FISH»), 30 (modello «FISH/MOL-CAP»), 31 (modello «MOL-HC»), 33 (modello «MILK-RM»), 34 (modello «MILK-RMP/NT»), 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), 37 (modello «COLOSTRUM»), 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), 45 (modello «HON») e 49 (modello «PAO») dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione (6) istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. È pertanto opportuno modificare l'attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 che figura in tali modelli di certificati al fine di includervi un riferimento a tale elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598.
(3)È opportuno aggiungere un'opzione di certificazione alternativa negli attestati di sanità animale in tutti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per partite di tali prodotti la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione e che sono autorizzate nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (7) per il transito attraverso l'Unione con l'uso di un certificato sanitario corrispondente al pertinente modello di certificato di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(4)Nell'allegato III, capitoli 13 (modello «POU») e 15 (modello «RAT»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti e di ratiti. Nel punto II.2.1, lettera d), del modello «POU» e nel punto II.2.2 del modello «RAT» dovrebbe essere aggiunta un'opzione di certificazione alternativa per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Newcastle per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione «N» nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)Nei capitoli 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT») e 26 (modello «MPST») sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni e di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. La modifica dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (8) apportata dal regolamento delegato (UE) 2025/637 (9), che chiarisce i tipi di stabilimenti in cui possono essere ottenute carni fresche utilizzate per la fabbricazione di preparazioni di carni e di determinati prodotti a base di carne (ad esempio macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente), dovrebbe riflettersi nei suddetti modelli di certificati.
(6)Nell'allegato III, capitolo 29 (modello «EU-FISH»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio. Poiché ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che impone al paese terzo o alla sua regione di origine di tali prodotti della pesca di disporre di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, e tenendo conto del fatto che tali prodotti della pesca sono catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, il paese terzo in cui avviene il trasferimento dei prodotti della pesca non ha la responsabilità di monitorare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (10), e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). È pertanto opportuno sopprimere le due alternative del punto II.1, lettera c), di tale modello di certificato.
(7)Nell'allegato III, capitolo 45 (modello «HON»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano. La modifica dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione (12), che consente alle partite di miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano di entrare nell'Unione solo se sono spedite da, ottenute e/o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, dovrebbe riflettersi nel suddetto modello di certificato.
(8)Nell'allegato III, capitolo 50 (modello «COMP»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro. Poiché alla gelatina, al collagene e ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico contenuti nei suddetti prodotti composti non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, la certificazione dei componenti di detti prodotti composti in relazione a tali prescrizioni non dovrebbe rientrare nel punto II.2, lettera e), di tale modello di certificato.
(9)È inoltre opportuno modificare l'allegato III, capitolo 50 (modello «COMP»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 al fine di rispecchiare le prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda la certificazione di prodotti composti non a lunga conservazione contenenti miele e altri prodotti apicoli. Tale modello di certificato dovrebbe inoltre rispecchiare la modifica dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/2652 per quanto riguarda gli stabilimenti di origine di miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano.
(10)Inoltre al punto 3 del modello di attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 l'esenzione relativa a gelatina e collagene dovrebbe essere limitata a gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Al punto 10 del modello di attestato privato è opportuno chiarire l'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione al fine di rispecchiare le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (13).
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