LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2024/1252 e al fine di garantire l’approvvigionamento di materie prime critiche dell’Unione, la Commissione è tenuta a individuare progetti per l’estrazione, la trasformazione, il riciclaggio o la sostituzione di materie prime strategiche, con l’obiettivo di riconoscere tali progetti come progetti strategici nell’ambito del quadro di cui all’articolo 7 di tale regolamento.
(2)Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1252, il 23 maggio 2024 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico (2), con data di scadenza fissata al 22 agosto 2024.
(3)In seguito alla presentazione delle domande, il 20 settembre 2024 la Commissione ha comunicato ai richiedenti se le informazioni fornite fossero considerate complete a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1252. Qualora una domanda fosse ritenuta incompleta, la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in tempi brevi.
(4)Alla data di scadenza del 22 agosto 2024 erano state presentate 124 domande relative a progetti proposti ubicati negli Stati membri, 122 delle quali sono state considerate complete dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1252.
(5)Conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione ha informato il comitato europeo per le materie prime critiche («comitato») istituito dall’articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento, delle domande che ha considerato complete.
(6)Dopo tale controllo di completezza, la Commissione ha trasmesso, a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252, le domande complete agli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto proposto.
(7)La Commissione ha valutato tali domande in conformità ai criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, con il sostegno di esperti esterni con competenze professionali nelle dimensioni tecnica, finanziaria, ambientale, sociale e di governance (ESG) di un progetto, nonché nella classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse (UNFC) (3). La Commissione ha valutato le domande che chiaramente non soddisfacevano i criteri di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 senza il sostegno di tali esperti esterni. Il parere consolidato degli esperti esterni ha costituito la base della presente decisione.
(8)In particolare, la Commissione ha valutato tali domande alla luce del loro contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche, alla fattibilità tecnica, all’attuazione sostenibile e ai benefici transfrontalieri e ha elencato nell’allegato della presente decisione i progetti che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 e che dovrebbero pertanto essere riconosciuti come progetti strategici a norma di tale regolamento.
(9)La Commissione ha trasmesso al comitato la sua valutazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252. Gli Stati membri il cui territorio è interessato dai progetti proposti non si sono opposti a nessuno dei progetti elencati nell’allegato della presente decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252.
(10)La Commissione dovrebbe notificare l’adozione della presente decisione a tutti i richiedenti il riconoscimento di un progetto come progetto strategico. In particolare, la Commissione dovrebbe notificare a tutti i richiedenti il risultato della sua valutazione e la relativa motivazione conformemente alla protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate, come previsto all’articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1252.
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