LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (1), in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere c), e) e k),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio (2).
(2)L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l’Unione.
(3)Successivamente all’adozione del regolamento (UE) 2023/2053, l’ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-05 (3) riguardante la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale raccomandazione contiene disposizioni riguardanti l’ampliamento delle flotte dedite alla pesca del tonno rosso mediante la conversione della capacità di pesca esistente.
(4)La raccomandazione 24-05 prevede inoltre una deroga che consente di aumentare il numero delle navi per pesca costiera su piccola scala autorizzate a operare nel Golfo del Leone (Mar Mediterraneo) e di aumentare il contingente assegnato alla flotta in questione.
(5)Nella sua riunione annuale del 2024 l’ICCAT ha inoltre adottato la raccomandazione 24-06 (4) che proroga fino al 30 settembre 2025 il quadro riguardante un progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso nel Mar Cantabrico previsto dalla raccomandazione ICCAT 23-08 (5). Poiché per ritardi amministrativi non è stato possibile attuare tale progetto nel 2024, l’Unione ha chiesto alla Commissione ICCAT di approvarne la proroga fino a tutto il 2025.
(6)È inoltre opportuno designare l’Agenzia europea di controllo della pesca quale autorità incaricata di gestire i rapporti di ispezione al fine di migliorare l’efficienza della comunicazione. L’allegato IX del regolamento (UE) 2023/2053 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7)È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2053 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(8)Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:
(1)l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Piani di gestione annuali della capacità di pesca
1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente.
2.Ogni Stato membro interessato adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri stabiliti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento dichiarata all’ICCAT nel 2018. (*1)
3.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di aumentare il numero delle tonnare con reti a circuizione, a condizione che tale aumento risulti da una conversione effettuata da altre flotte dedite alla pesca del tonno rosso appartenenti allo Stato membro che chiede la deroga, che la capacità di pesca resti commisurata alle possibilità di pesca disponibili e che nel complesso la capacità di pesca finale dell’Unione, tra le tonniere con reti a circuizione e la flotta da cui è effettuata la conversione, non configuri un aumento di capacità rispetto all’anno precedente.
4.Gli Stati membri che chiedono la deroga di cui al paragrafo 3 includono nei loro piani annuali di capacità di pesca i dettagli relativi alla conversione delle flotte necessaria.
5.Ai fini della deroga di cui al paragrafo 3, la percentuale di conversione delle flotte si basa sui tassi di cattura del 2009 forniti dall’SCRS *.
(*1)Per il 2025, regolamento (UE) 2025/202. del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).»;"
(2)all’articolo 17, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2025 di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso nel Mar Cantabrico siano autorizzate a pescare tonno rosso nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) dal 26 maggio 2025 al 30 settembre 2025.»;
(3)gli allegati I e IX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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