Regolamento Delegato (UE) 2025/838 della Commissione del 19 febbraio 2025 che modifica il Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), b) e f),

considerando quanto segue:

(1)A norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio (2) dal 26 luglio 2010 l’Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale, che ha istituito l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation — SPRFMO).

(2)Il regolamento (UE) 2018/975 ha recepito nel diritto dell’Unione le misure di gestione, conservazione e controllo («misure di conservazione e di gestione») adottate dalla SPRFMO nelle sue riunioni annuali dal 2013 al 2017.

(3)Nelle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, la SPRFMO ha adottato modifiche delle misure di conservazione e di gestione esistenti.

(4)Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/975,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/975 è così modificato:

1)all’articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva o hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese;

b)almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente, compresi i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.»;

2)all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 30 giorni dall’inizio dell’obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l’attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.»;

3)gli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 2, 3 e 4 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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