LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni di tali partite verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
(3)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 (3) della Commissione a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Germania, Grecia, Italia e Polonia.
(4)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/715 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia, come pure un focolaio in suini detenuti in Grecia.
(5)Le modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 devono basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia, sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. Dovrebbero inoltre basarsi sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA") (4), tenendo conto anche delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro interessato riguardo alla definizione delle zone.
(6)Nell'aprile 2025 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Macedonia orientale e Tracia in Grecia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di tale focolaio.
(7)Nell'aprile 2025 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Emilia-Romagna in Italia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di tale focolaio.
(8)Nell'aprile 2025 è stato altresì rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Pomerania in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di tale focolaio.
(9)Sono stati altresì rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni di Opole e della Pomerania occidentale in Polonia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate però nelle immediate vicinanze di aree elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di tali focolai.
(10)In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in una zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, una zona del Land Sassonia in Germania, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere soppressa dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tale zona soggetta a restrizioni I nel corso degli ultimi dodici mesi.
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