IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2024/2891 (2) del Consiglio, l’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (in seguito denominato «accordo») è stato firmato il 4 ottobre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)L’accordo prevede il trasferimento dei dati del codice di prenotazione al Canada a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
(3)L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui ai relativi articoli 7, 8 e 47, rispettivamente. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai suoi sensi.
(4)In conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 25 aprile 2024 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 15/2024 il 29 aprile 2024.
(7)È opportuno approvare l’accordo
(8)In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe procedere alle notifiche di cui all’articolo 31 dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
La Comissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 31 dell’accordo (4), per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
Tratto da:
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