LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1)La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all’industria dell’Unione.
(2)La denuncia è stata presentata il 2 aprile 2024 dall’European Steel Tube Association («ESTA») («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di alcuni tubi senza saldature ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(3)Il 17 maggio 2024 la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base (2).
2. RITIRO DELLA DENUNCIA
(4)Con lettera del 27 febbraio 2025 il denunciante ha ritirato la denuncia.
(5)In conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
3. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(6)La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso.
(7)Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.
(8)Non è pervenuta alcuna osservazione.
(9)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, compresi i tubi di precisione, a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm e con un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati con i codici NC ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 20 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 50 , ex 7304 39 82 , ex 7304 39 83 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83 (codici TARIC: 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 30, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 e 7304 59 83 20) è chiusa.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720 della Commissione (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
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