Decisione (UE) 2025/1115 del Consiglio del 12 maggio 2025.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (1) è entrato in vigore il 5 gennaio 1976. Nella sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22/70, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che l’Unione ha competenza esclusiva nella materia disciplinata dall’AETR (2).

(2)A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le disposizioni dell’AETR dovrebbero essere allineate con quelle di tale regolamento. I regolamenti (UE) 2020/1054 (4) e (UE) 2024/1258 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno modificato il regolamento (CE) n. 561/2006. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione (6) ha integrato l’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006, che è una delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2020/1054. L’Unione dovrebbe pertanto proporre di modificare l’AETR per tenere conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e integrate dal regolamento delegato (UE) 2022/1012. Tali modifiche riguardano nuove disposizioni relative all’ambito di applicazione dell’AETR, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina, le norme in base alle quali il conducente deve ritornare allo stabilimento del datore di lavoro o al proprio luogo di residenza, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo in nave traghetto o su convoglio ferroviario, altre eventuali deroghe per i conducenti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri, nonché il principio e le specifiche delle aree di parcheggio sicure e protette.

(3)A norma dell’articolo 21 dell’AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamenti dell’AETR al segretario generale delle Nazioni Unite. Prima di essere presentate al segretario generale delle Nazioni Unite, generalmente le proposte sono in primo luogo presentate, esaminate e approvate in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l’Europa dell’ONU (UNECE). Nel quadro dell’AETR, l’UNECE ha istituito un gruppo di esperti sull’AETR. Il gruppo di esperti sull’AETR è un organo abilitato a elaborare e a presentare proposte di emendamenti dell’AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE. Sulla base della presente decisione l’Unione dovrebbe proporre al gruppo di esperti sull’AETR, nella sua 38a sessione programmata per giugno 2025 e nelle sessioni successive, e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE, nella sua 120a sessione programmata per ottobre 2025 e nelle sessioni successive, di discutere emendamenti dell’AETR relativi al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti addetti ai trasporti internazionali su strada in seguito alle recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e al regolamento delegato (UE) 2022/1012.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di esperti sull’AETR e in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada, poiché gli emendamenti all’AETR avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell’articolo 21, paragrafo 6, dell’AETR.

(5)Gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni a una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR di proposte di emendamenti accluse alla presente decisione. Qualora una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite non si limiti alle sole proposte di emendamenti accluse alla presente decisione, gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni alle proposte di emendamenti accluse alla presente decisione.

(6)La posizione dell’Unione in sede di gruppo di esperti sull’AETR dovrà essere espressa dalla Commissione e la posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dovrà essere espressa dagli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 38a sessione e nelle sessioni successive del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e nella 120a sessione e nelle sessioni successive del gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) riguardo a una proposta volta ad allineare l’AETR alle recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e al regolamento delegato (UE) 2022/1012 è acclusa alla presente decisione.

Modifiche formali e di minore entità della posizione di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dalla Commissione in sede di gruppo di esperti sull’AETR e dagli Stati membri, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE.

Articolo 3

Qualora una proposta di emendamento acclusa alla presente decisione sia stata approvata dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE, gli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, la presentano al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR.

Gli Stati membri non formulano obiezioni a una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR di proposte di emendamenti accluse alla presente decisione.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

B. NOWACKA

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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