LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 89, lettera a), e l’articolo 147, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 23 dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose (3) (l’«accordo») i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell’allegato VI dell’accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell’Unione.
(3)A norma dell’articolo 23, paragrafo 2), dell’accordo i produttori individuali possono redigere e firmare il documento di certificazione purché ne siano stati autorizzati da uno degli organismi competenti.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione (4) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2018/273 per attuare l’articolo 23 dell’accordo consentendo l’uso della procedura semplificata di cui all’articolo 26 di tale regolamento delegato per l’importazione nell’Unione di vini originari del Canada. Con tale modifica, il Canada è stato inserito nell’elenco dei paesi terzi in cui i produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione.
(5)Tuttavia l’uso della procedura semplificata per la certificazione dei prodotti importati del settore vitivinicolo non si limita a quanto disposto dall’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Riguarda anche la disposizione di cui all’articolo 21, lettera b), di tale regolamento delegato, che consente la presentazione di una versione semplificata della parte relativa al bollettino d’analisi del documento VI-1 per l’importazione di vini che sono provenienti dai paesi terzi dell’elenco i cui produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione e che sono confezionati in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, muniti di dispositivi di chiusura a perdere ed etichettati.
(6)Al fine di dare correttamente attuazione all’articolo 23 dell’accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere rettificato per includere una disposizione che consenta l’uso della procedura semplificata di cui all’articolo 21, lettera b), di tale regolamento delegato anche per l’importazione nell’Unione di vini originari del Canada.
(7)È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273.(8)
Qualsiasi ulteriore ritardo nella corretta attuazione dell’articolo 23 dell’accordo causerebbe a sua volta ritardi nell’uso della versione semplificata della parte relativa al bollettino d’analisi deldocumento VI-1 per l’importazione di vino dal Canada. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273, la sezione A è sostituita dalla seguente:
«A. Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b):
— Australia
— Canada
— Cile
— Nuova Zelanda.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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