Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/1075 della Commissione del 2 giugno 2025 che modifica il Reg. d’Esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)L’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti della Grecia, della Francia, della Croazia e dell’Italia, con effetti su un’ampia gamma di specie vegetali quali agrumi, meli, viti, melograni e piante ornamentali.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione (3) stabilisce misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di alcune aree delimitate per il contenimento ed elenca tali aree in Grecia, Francia, Croazia e Italia.

(4)Dall’adozione di tale regolamento le indagini effettuate a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 hanno dimostrato che non è più possibile eradicare l’organismo nocivo specificato nelle aree delimitate per l’eradicazione nella contea di Dubrovnik e della Narenta, nella contea Litoraneo-montana e nella contea di Spalato e della Dalmazia in Croazia, in Occitania e in Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia, nelle unità regionali dell’Acaia, dell’Argolide e della Corinzia e nella regione dell’Attica in Grecia, nonché nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Toscana in Italia.

(5)Poiché la zona cuscinetto situata in Provenza-Alpi-Costa Azzurra si estende nel territorio dell’Italia, interessando parte del comune di Ventimiglia, è opportuno includere tale parte della zona cuscinetto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927.

(6)È pertanto opportuno modificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 al fine di includere tali nuove aree delimitate per il contenimento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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