LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione (2) stabilisce misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) («organismo nocivo specificato»).
(2)Tali misure si sono dimostrate efficaci nel prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, in quanto non è stato rilevato in alcuna zona dell’Unione diversa da quelle in cui era già presente al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.
(3)Nel territorio dell’Unione, l’organismo nocivo è presente solo in Italia. Le indagini effettuate dalle autorità italiane nelle zone di contenimento hanno dimostrato che la popolazione dell’organismo nocivo specificato è notevolmente diminuita nel corso del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372. La sua presenza richiede tuttavia sforzi costanti per garantire che l’incipiente diminuzione delle popolazioni dell’organismo nocivo specificato continui in futuro.
(4)Alla luce di tali risultati, l’effetto delle misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 dovrebbe essere ulteriormente monitorato per un altro anno. Ciò consentirà una valutazione più approfondita degli effetti delle misure sulle popolazioni dell’organismo nocivo specificato presenti nel territorio dell’Unione. Tale valutazione permetterà di determinare se le misure temporanee di cui al regolamento (UE) 2022/1372 siano sufficientemente efficaci o richiedano un’ulteriore revisione.
(5)Tali misure dovrebbero quindi applicarsi fino al 30 giugno 2026.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372
All’articolo 12, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, la data «30 giugno 2025» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
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