LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele («frutti specificati») che sono considerate equivalenti a quelle di cui all’allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3).
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 scade il 31 maggio 2025.
(3)Dall’applicazione di tale regolamento di esecuzione non è stato notificato nessun caso di non conformità dovuta alla presenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») sui frutti specificati.
(4)Inoltre dal 18 al 30 gennaio 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato un audit in Israele per valutare il sistema di controlli ufficiali per l’esportazione nell’Unione di determinate piante e determinati prodotti vegetali, compresi i frutti specificati. Dall’audit è emerso che sono state istituite e attuate procedure per il controllo ufficiale dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati, che i controlli ufficiali sono attuati in linea con la legislazione dell’Unione e che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di Israele («NPPO») e gli impianti di produzione e trasformazione dispongono di personale e infrastrutture sufficienti per porre rimedio alle carenze e applicare pienamente le prescrizioni dell’Unione. Inoltre l’NPPO ha dato un seguito soddisfacente alla raccomandazione dell’audit relativa ai controlli nei siti di produzione dei frutti specificati.
(5)È quindi opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 continui ad applicarsi senza limiti di tempo specifici.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 è sostituito dal seguente:
« Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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