LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 42 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, in combinato disposto con l’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), vieta l’introduzione nell’Unione di piante da impianto della famiglia Solanaceae in provenienza da alcuni paesi terzi.
(2)Diversi Stati membri hanno espresso il loro interesse a importare talee non radicate da impianto di Calibrachoa spp. e Petunia spp. e relativi ibridi («piante specificate») dal Kenya, da cui il commercio è attualmente vietato. Tali Stati membri hanno presentato un fascicolo tecnico comprendente le procedure per la produzione delle piante specificate.
(3)Nell’aprile 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante non radicate di Petunia spp. e Calibrachoa spp. provenienti dal Kenya (3).
(4)L’Autorità ha individuato Aleurodicus dispersus Russell, Bemisia tabaci Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard, Liriomyza trifolii (Burgess), Nipaecoccus viridis (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Phenacoccus solenopsis Tinsley, Potato leafroll virus, Potato spindle tuber viroid, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis Hood, Tetranychus neocaledonicus André, Tomato mild mottle virus, Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow ring virus e Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. quali organismi nocivi pertinenti per le piante specificate.
(5)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per gli organismi nocivi individuati e ha stimato la probabilità che le piante specificate siano indenni da tali organismi nocivi.
(6)Sulla base di tale parere, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso a tali organismi nocivi dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile.
(7)Bemisia tabaci Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, Liriomyza sativae Blanchard, Potato leafroll virus, Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis Hood e Tomato mild mottle virus sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Poiché ne è attualmente vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, le piante specificate non sono soggette alle prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(8)Potato spindle tuber viroid, Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl virus e Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sono elencati nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione per merci diverse dalle piante di Petunia spp. e Calibrachoa spp. Non essendo stati individuati come organismi nocivi che causano un impatto economico sulla produzione di Petunia spp. e Calibrachoa spp. nel territorio dell’Unione, tali organismi nocivi non dovrebbero essere considerati organismi nocivi specificati ai fini del presente regolamento.
(9)Phenacoccus solenopsis Tinsley non è elencato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e non è stato osservato alcun impatto significativo sulle piante ospiti infettate da tale organismo nocivo nel territorio dell’Unione. Non sono pertanto necessarie prescrizioni per l’importazione in relazione a tale organismo nocivo.
(10)Aleurodicus dispersus Russell, Nipaecoccus viridis (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Tetranychus neocaledonicus André e Tomato yellow ring virus non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. A seguito del parere dell’Autorità, tali organismi nocivi sono considerati pertinenti per le piante specificate. In base a ciò la Commissione ha concluso che essi soddisfano i criteri di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e sono pertanto soggetti alle misure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
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