La nomina del Presidente della Commissione europea e dei Commissari ha luogo conformemente all'Articolo 17, Paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea (TUE). L’Esecutivo comunitario, in quanto Istituzione, è responsabile di garantire una transizione agevole tra i membri uscenti del Collegio dei Commissari e i nuovi membri.
In linea con la prassi abituale la Commissione Ue ha adottato una serie di norme che specificano le disposizioni pratiche per il candidato a Presidente-Presidente eletto e i Commissari designati da attuare nei mesi precedenti la loro nomina alla nuova Commissione europea.
Le disposizioni adottate rispecchiano quelle messe in atto nel 2014 quando l’Esecutivo Juncker si accingeva ad assumere l'incarico e tengono conto del fatto che sia il candidato a Presidente-Presidente eletto, che i Commissari designati devono trascorrere parecchio tempo a Bruxelles, Lussemburgo e/o Strasburgo per prepararsi ad entrare ufficialmente in carica.
Più concretamente, in seguito alla nomina, il candidato a Presidente-Presidente eletto ha diritto ad un ufficio nella sede principale della Commissione, alle attrezzature informatiche necessarie e a un numero limitato di membri del personale per aiutarlo nel suo lavoro. Le stesse cose spettano ai Commissari designati nel momento in cui il Presidente eletto annuncia di averli accettati quali candidati a membri della Commissione.
Sia il candidato a Presidente-Presidente eletto, che i Commissari designati possono inoltre contare sul sostegno dei servizi dell’Esecutivo europeo, comprese le Rappresentanze della Commissione negli Stati membri dell'Ue relativamente ad eventuali viaggi.
Link:
https://ec.europa.eu/commission/files/commission-rules-smooth-transition_it
Fonte:
Commissione europea – Rappresentanza in Italia.