Novità Legislative

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2121 della Commissione del 23 settembre 2026 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87460.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1)La decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione (2) ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87460. L’ambito di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87460 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. (2)L’11 marzo 2024 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, (“richiedente”), una domanda di rinnovo di tale autorizzazione. (3)L’8 dicembre 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”) ha pubblicato un parere scientifico favorevole sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87460 per il rinnovo dell’autorizzazione (3). Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche che possano modificare le conclusioni della valutazione del rischio iniziale relativa al granturco geneticamente modificato MON 87460 pubblicata dall’Autorità nel 2012 (4). (4)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003. (5)L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87460. (6)Tenendo conto delle conclusioni dell’Autorità, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87460 e di prodotti contenenti o costituiti da tale granturco per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. (7)Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026. (8)Al granturco geneticamente modificato MON 87460 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5), nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2015/683. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico. (9)Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87460 rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione. (10)Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (7). Per saperne di più: Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2121 della Commissione del 23 settembre 2026 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87460. Leggi tutto »

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2119 della Commissione del 23 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, previa consultazione del comitato permanente sui biocidi, considerando quanto segue: (1)Il K-HDO è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. (2)Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (“domanda”). (3)Il 6 maggio 2019 l’autorità di valutazione competente dell’Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. (4)L’autorità di valutazione competente può esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. (5)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“Agenzia”) è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. (6)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. (7)A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/1488 della Commissione (4) la data di scadenza dell’approvazione è stata nuovamente posticipata al 31 dicembre 2026, in quanto erano necessari studi per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza endocrina del K-HDO. (8)Il 29 gennaio 2026 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata per motivi legati alla valutazione dei dati relativi all’efficacia e all’analisi delle proprietà di interferenza endocrina della sostanza. Dalle informazioni fornite dall’autorità di valutazione competente la Commissione ha rilevato che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è improbabile che tale autorità presenti un rapporto di valutazione per il rinnovo all’Agenzia prima del quarto trimestre del 2027. (9)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 30 giugno 2029. (10)Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il K-HDO rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/1488 è posticipata al 30 giugno 2029. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2026   Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2119 della Commissione del 23 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012. Leggi tutto »

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2117 della Commissione del 23 settembre 2026 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 94313.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1)Il 16 settembre 2022 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti («richiedente»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 94313 («domanda»). La domanda riguardava altresì l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 94313 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. (2)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva. (3)Il 21 gennaio 2026 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato un parere scientifico favorevole sulla soia geneticamente modificata MON 94313 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che la soia geneticamente modificata MON 94313, come descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di soia geneticamente modificata MON 94313 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per gli esseri umani e gli animali. (4)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003. (5)L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 94313. (6)Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 94313 per gli usi elencati nella domanda. (7)Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026. (8)È opportuno assegnare un identificatore unico alla soia geneticamente modificata MON 94313 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4). (9)Per i prodotti oggetto della presente decisione non sono necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 94313, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe recare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione. (10)Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6). Per saperne di più: Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2117 della Commissione del 23 settembre 2026 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 94313. Leggi tutto »

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2112 della Commissione del 23 settembre 2026 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1)Il 29 maggio 2024 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato all’autorità nazionale competente del Belgio, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti (“richiedente”), e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 (“domanda”). La domanda riguardava altresì l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. (2)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva. (3)Il 27 gennaio 2026 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”) ha espresso un parere scientifico favorevole sulla soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che la soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6, come descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per gli esseri umani e gli animali. (4)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003. (5)L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6. (6)Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 per gli usi elencati nella domanda. (7)Con lettera del 23 gennaio 2026 BASF Agricultural Solutions US LLC, con sede negli Stati Uniti, ha informato la Commissione che dal 1o luglio 2026 BASF SE avrebbe modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in BASF Agricultural Solutions Belgium NV. (8)Alla soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6 dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4). (9)Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe recare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione. (10)Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6). Per saperne di più: Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Decisione d’Esecuzione (UE) 2026/2112 della Commissione del 23 settembre 2026 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 × DAS-44406-6. Leggi tutto »

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/2129 della Commissione del 24 settembre 2026 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e che abroga il Reg. (UE) 2015/2306.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. (2)La L-cisteina cloridrato monoidrato è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a cani e gatti. (3)In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato per cani e gatti, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (4)Nel parere del 18 novembre 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, la L-cisteina cloridrato monoidrato continua a essere sicura per i cani e i gatti, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la L-cisteina cloridrato monoidrato dovrebbe essere considerata irritante per la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Qualsiasi esposizione è considerata rischiosa. L’Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. (5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. (6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-cisteina cloridrato monoidrato soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell’Unione. (7)La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per la L-cisteina cloridrato monoidrato. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione. (8)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306. (9)Poiché il presente regolamento di esecuzione introduce una nuova prescrizione relativa all’etichettatura dell’additivo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alla nuova prescrizione derivante dal rinnovo dell’autorizzazione. (10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato. Articolo 2 Abrogazione Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 è abrogato. Articolo 3 Misure transitorie 1.L’additivo per mangimi L-cisteina cloridrato monoidrato, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati ai cani e ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai cani e ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026   Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/2129 della Commissione del 24 settembre 2026 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e che abroga il Reg. (UE) 2015/2306. Leggi tutto »

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/2101 della Commissione del 24 settembre 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 29 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina», o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori dell’Unione di proteine di piselli («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di proteine di piselli ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2.Registrazione (3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione (3) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese. 1.3. Misure provvisorie (4) Il 28 aprile 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva del procedimento (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti interessate seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio: il denunciante, i due gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione (il gruppo Sanjia e il gruppo Shuangta), la China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products («CFNA»), che rappresenta una serie di produttori esportatori (5), e l’utilizzatore Huel GmbH («Huel»). (6) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Huel e il gruppo Shuangta. (7) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huel ha risposto al questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni fornite sono state valutate ai considerando 227 e 228. (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (10) Le parti hanno avuto inoltre la possibilità di essere ascoltate. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione. Per saperne di più: Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/2101 della Commissione del 24 settembre 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese. Leggi tutto »

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Regolamento (UE) 2026/1384 del PE e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il Regolamento (UE) 2020/2170.

        IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1), considerando quanto segue: (1)Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Unione. L’acciaio è essenziale anche per molti altri settori, come le industrie delle tecnologie pulite, dei trasporti, dell’edilizia e delle infrastrutture energetiche dell’Unione. Preservare un’industria siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata è pertanto cruciale per la sicurezza economica dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione ritiene che il settore siderurgico abbia un’importanza strategica e si impegna a garantirne la redditività, la resilienza e la sostenibilità a lungo termine. (2)L’Unione vanta una lunga tradizione nella produzione siderurgica, radicata in città e regioni in cui le competenze sono state tramandate di generazione in generazione dai lavoratori siderurgici, che hanno svolto un ruolo chiave nella nascita dell’industria manifatturiera dell’Unione e che sono fondamentali per sostenere la competitività e l’elevato valore sociale del settore siderurgico. (3)Le industrie siderurgiche di tutti i paesi e regioni, compresa l’Unione, stanno subendo l’impatto negativo dell’aumento della capacità globale strutturale in eccesso. Tale sfida globale incide in modo negativo sul mercato dell’Unione e sui mercati di altri paesi o direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell’effetto «push-out», o in entrambi i modi. Risolvere efficacemente il problema della sovracapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell’Unione e dei paesi partner che condividono gli stessi principi e che non contribuiscono alla sovracapacità globale. L’Unione intensificherà pertanto i propri sforzi volti a guidare i lavori a livello internazionale, anche nel quadro del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio (Global Forum on Steel Excess Capacity — GFSEC), volti ad affrontare le cause profonde della sovracapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato globale dell’acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l’applicazione del principio di fusione e colata e tramite il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L’Unione ribadisce il suo impegno a mantenere mercati equi e aperti e a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con i partner di libero scambio attuali e futuri. In tale ottica, e al fine di proteggere le loro economie dalla sovracapacità globale e di migliorare l’accesso al mercato tra di loro, l’Unione e i paesi che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare con urgenza, sulla base di interessi strategici comuni e vantaggi reciproci, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure, prevedibili e diversificate. (4)Da un’analisi approfondita conclusa dalla Commissione nel 2019 è emerso che l’industria siderurgica dell’Unione si trovava già allora in una situazione di sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio e che, in assenza di misure di salvaguardia, era probabile che la situazione si sarebbe tradotta in un concreto grave pregiudizio nel prossimo futuro. La Commissione ha concluso che sarebbe nell’interesse dell’Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento nelle importazioni di prodotti siderurgici. (5)Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (2), che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, affrontando così il rischio di diversione degli scambi e la minaccia di grave pregiudizio che avrebbe probabilmente avuto luogo per i prodotti contemplati da tale regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2026. (6)A novembre 2024 i leader dell’Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, sottolineando l’intento e l’urgente necessità di rendere l’Unione più competitiva. I leader dell’Unione hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire rinnovamento industriale e decarbonizzazione e a consentire all’Unione di rimanere una potenza industriale e tecnologica che promuove posti di lavoro di qualità. I leader dell’Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader dell’Unione si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l’Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave del futuro, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione. (7)La competitività industriale del settore siderurgico è una priorità fondamentale per l’Unione e contribuirà alla crescita sostenibile, alla prosperità a lungo termine e alla resilienza. La decarbonizzazione può essere un potente acceleratore di crescita e resilienza se integrata con le politiche industriali, della concorrenza, economiche e commerciali. La sovracapacità globale influisce sull’industria siderurgica dell’Unione nel contesto della sua transizione verso una produzione neutra in termini di emissioni di carbonio. Il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione dovrebbe pertanto rientrare tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dalla Commissione al momento della modifica dei volumi dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento e dovrebbe far parte degli elementi di cui tenere conto nel valutare l’efficacia del presente regolamento. (8)Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un sostegno urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione e per far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse, tutti fattori che danneggiano la competitività. È essenziale consentire a tali industrie di rimanere competitive a livello mondiale e di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti nell’Unione. (9)Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 dal titolo «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia», l’acciaio è un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell’Unione. Specialmente in un contesto segnato da una crescente instabilità globale e da maggiori pressioni in materia di sicurezza, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli, compreso l’acciaio, e una produzione interna forte e competitiva costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per assicurare la resilienza economica ed evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi. (10)Si prevede che la sovracapacità globale aumenterà dai 602 milioni

Regolamento (UE) 2026/1384 del PE e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il Regolamento (UE) 2020/2170. Leggi tutto »

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Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio del 22 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). (2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). (3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alle norme dell’Unione. (4)A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR OFNU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU. (5)Dal 23 al 26 giugno 2026, in occasione della 199a sessione del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 dovrebbe adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’idrogeno liquido; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di guida automatizzata (ADS); una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’abrasione degli pneumatici; proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13; e una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS. (6)I regolamenti ONU n. 35 e 68 non sono applicabili ai fini dell’omologazione UE. (7)Per tenere conto dell’esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180 e dai GTR ONU n. 9 e 13. (8)Ai fini del progresso tecnologico e della promozione dell’automazione e della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sull’idrogeno liquido, sugli ADS e sull’abrasione degli pneumatici, oltre a un nuovo GTR ONU sugli ADS. (9)I regolamenti ONU, se adottati, produrranno effetti giuridici per l’Unione. Unitamente ai GTR ONU, sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto delle norme dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. (10)È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in sede di WP.29 in merito all’adozione delle. È inoltre necessario stabilire la posizione da adottare per quanto riguarda la data dell’elezione del secondo vicepresidente del WP.29 qualora venisse sollevata la questione durante la riunione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione deve votare a favore dei documenti di lavoro dell’ONU indicati nell’allegato della presente decisione in occasione della 199a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29). Qualora si ponga la questione dell’elezione di un secondo vicepresidente del WP.29 in occasione della 199a sessione, la posizione dell’Unione è quella di confermare l’esito della votazione della 198a sessione del marzo 2026, vale a dire di rinviare l’elezione fino all’ultima sessione del WP.29 nel 2026. Articolo 2 Possono essere concordate lievi modifiche della posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio del 22 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica. Leggi tutto »

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Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio del 22 giugno 2026 che modifica la decisione (PESC) 2024/1472 relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1)Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1472 (1) relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea. (2)Il 5 giugno 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1158 (2) che modifica la decisione (PESC) 2024/1472. (3)È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027. (4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/1472, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 11, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/1472 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 è pari a 1 720 432,62 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 è pari a 1 702 807,39 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 è pari a 1 605 444,39 EUR.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio del 22 giugno 2026 che modifica la decisione (PESC) 2024/1472 relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea. Leggi tutto »

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Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/1393 del Consiglio del 22 giugno 2026 che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1)Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014. (2)Il 28 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) («comitato dell’UNSC») ha aggiunto quattro persone all’elenco di persone soggette a misure restrittive. (3)Il 7 maggio 2026 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 (2), con cui ha inserito tre delle persone elencate dal comitato dell’UNSC il 28 aprile 2026 all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. (4)È opportuno aggiungere all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 anche la persona rimanente inserita nell’elenco dal comitato dell’UNSC il 28 aprile 2026. (5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 747/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/1393 del Consiglio del 22 giugno 2026 che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan. Leggi tutto »